Statuto dell’Associazione culturale e di Promozione Sociale “Reliabitaly”
ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia di enti non commerciali ed Associazioni No Profit, l’associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata “Reliabitaly” avente sede legale nel Comune di Desio.
Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Desio non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2 – (Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- Le finalità dell’Associazione sono quelle di perseguire obiettivi di tutela, valorizzazione, supporto e promozione dei prodotti Made in Italy in Italia e all’estero, favorendo una concorrenza leale tra i produttori di articoli Italian Sounding e produttori / fornitori di articoli / servizi italiani autentici come definito all’interno del disciplinare tecnico proprietario e dalle normative applicabili in esso richiamate.
- L’associazione si occupa altresì di:
- promuovere una cultura associativa fra i consumatori ed utenti che porti questi a porsi come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi in particolare nel rispetto e nella salvaguardia del marchio Made in Italy;
- favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di formazione, informazione, confronto, dibattito, sia all’interno che all’esterno dell’associazione, e trovare forme di coinvolgimento degli associati nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori, utenti e realtà associate;
- promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- rappresentare gli interessi degli associati nei competenti organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- Tutelare il consumatore in ogni sua forma verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali indicati nel Codice del Consumo o nelle leggi speciali e nelle normative europee;
- L’associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse alla promozione, valorizzazione e protezione del Made in Italy in tutti i suoi aspetti, settori e peculiarità specifiche.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche italiane, che ne condividono gli scopi e accettano integralmente il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
- Esistono, dal punto di vista formale, quattro categorie di soci:
- Fondatori: sono coloro che erano presenti al e nell’atto costitutivo dell’Associazione;
- Ordinari: sono coloro che vengono accettati, dopo aver formulato apposita domanda, dal Consiglio Direttivo;
- Benemeriti: sono coloro che hanno portato particolare lustro all’Associazione;
- Onorari: sono coloro la cui iscrizione porta lustro all’Associazione;
Il rispetto dei criteri di uguaglianza e parità di trattamento dei soci è fondamentale ed imprescindibile dalle categorie sopra citate.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
- La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare la quota sociale con i mezzi e i termini previsti nel regolamento.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal Consiglio Direttivo.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato ove vi sia la disponibilità di quest’ultimo a fornirle.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante convocazione tramite mezzo elettronico idoneo unitamente ad affissione sulla bacheca dell’associazione o pubblicazione sul sito internet, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e contenente luogo, data e ora nonché l’ordine del giorno.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare su quant’altro demandatole per legge, per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART.11- (Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione é fatta a mezzo idonea comunicazione inviata, salvo emergenze, non meno di 3 giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di voto pari, il voto del presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare, congiuntamente o disgiuntamente l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività̀ sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
- deliberare circa l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea unitamente al Presidente deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 12 – (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 13 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.
- L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio di ogni anno fino al 31 Dicembre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.IV. del presente Statuto.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto o definito dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia e dal regolamento interno.
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Copia conforme all’originale depositato presso l’agenzia delle entrate.